Il Codice civile disciplina la somministrazione agli articoli 1559 e seguenti e consiste in quello strumento con cui si soddisfa un bisogno protratto nel tempo, mediante prestazioni ripetute o ininterrotte, di norma legate alla fornitura di beni.
La disciplina ne fissa i tratti essenziali, gli obblighi delle parti e le vicende patologiche.
Ai sensi dell’art. 1559 c.c., con la somministrazione una parte (somministrante) si impegna, dietro corrispettivo, a eseguire in favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Due elementi qualificano questo contratto:
- la continuità o ripetizione delle prestazioni, che la distingue dalla vendita;
- l’onerosità, che ne esclude la configurabilità a titolo gratuito.
La dottrina parla di “causa di durata”: il contratto non mira a un singolo trasferimento di beni, ma a garantire un approvvigionamento stabile nel tempo.
Non è quindi una vendita frazionata, bensì un tipo autonomo.
Sul piano sistematico è un contratto consensuale a forma libera, salvo i vincoli formali imposti da settori specifici (energia, forniture pubbliche).
La somministrazione ricorre in molti ambiti:
- utenze: energia elettrica, gas e acqua, dove l’utente riceve la prestazione in base al proprio fabbisogno;
- forniture alimentari a ristoranti e catene distributive, dove conta la continuità degli approvvigionamenti;
- carburante per imprese di trasporto, che ottengono una provvista stabile al riparo dalle oscillazioni del mercato;
- farmaci e dispositivi medici per ospedali e strutture pubbliche, con i connessi profili di diritto degli appalti e della concorrenza.
In giurisprudenza è stato qualificato come somministrazione il contratto tra una casa editrice e un distributore di giornali, finalizzato ad assicurare una fornitura costante di copie.
Come si distingue il contratto di somministrazione da altre tipologie contrattuali che appaiono molto simili? Vediamo alcune differenze.
- Concessione di vendita o distribuzione: è la figura più prossima, ma il concessionario assume il rischio d’impresa e promuove il prodotto sul mercato. La somministrazione resta un rapporto bilaterale, privo di ulteriori elementi organizzativi.
- Locazione: il suo oggetto è il godimento temporaneo di un bene, non la fornitura reiterata di cose fungibili.
- Vendita con consegne ripartite: il frazionamento delle consegne non altera la natura istantanea della vendita. Nella somministrazione il somministrato non cerca un quantitativo prefissato, ma la disponibilità costante dei beni secondo le proprie esigenze.
Tra gli obblighi delle parti possiamo includere quanto segue.
Il somministrante deve eseguire le prestazioni con regolarità, nei tempi e nei modi pattuiti. Quando le quantità sono commisurate al fabbisogno del somministrato, le forniture seguono le sue necessità. Deve operare secondo buona fede e correttezza e garantire la qualità dei beni, con applicazione delle norme sulla vendita (art. 1490 ss. c.c.).
Il somministrato, invece, deve pagare il prezzo alle scadenze convenute, che può essere fissato in modo unitario o per ciascuna fornitura, senza che possa chiedere le forniture in modo arbitrario, onde preservare l’equilibrio del rapporto. Quanto ai tempi di pagamento, per la somministrazione periodica l’art. 1562 c.c. prevede il pagamento del prezzo all’atto delle singole prestazioni, in proporzione a ciascuna, salvo diverso accordo.
La durata è un elemento essenziale. Il contratto può avere un termine finale o essere a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso, l’art. 1569 c.c. consente a ciascuna parte di recedere con preavviso di durata congrua.
Per quanto concerne la patologia, si applica la disciplina generale della risoluzione (art. 1453 ss. c.c.) con gli adattamenti dell’art. 1564 c.c.
Nella somministrazione la risoluzione è ammessa quando l’inadempimento è di notevole importanza e tale da compromettere la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Regolarità e puntualità sono il nucleo del rapporto, per cui ritardi reiterati o irregolarità nelle consegne possono giustificare lo scioglimento.
Frequenti sono le clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.), che collegano la risoluzione automatica al mancato pagamento di una sola rata o al mancato ritiro di una singola partita.
La somministrazione è, quindi, un contratto tipico, di applicazione trasversale, che garantisce continuità nelle forniture e stabilità nei rapporti tra imprese e utenti e che lo distingue da molti altri: il suo valore si misura nel tempo, non nel momento della firma.
Quando le prestazioni si ripetono per anni, gli aspetti che nella fase iniziale sembrano secondari diventano quelli decisivi: la durata e le condizioni di recesso (art. 1569 c.c.) stabiliscono per quanto tempo le parti restano vincolate e come possono uscirne, la regolarità delle consegne è il cuore del rapporto, e l’inadempimento può giustificare la risoluzione (art. 1564 c.c.), le clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.) vanno lette alla luce di proporzionalità e buona fede, perché non ogni ritardo compromette davvero l’interesse dell’altra parte.
Sono punti che raramente occupano il centro della trattativa, ma che in caso di controversia finiscono al centro del ragionamento del giudice.
Morale: un contratto pensato per durare anni merita più di un copia-incolla dal modello del fornitore precedente.
Avv. Marta Cobianchi
