Nell’ultimo anno ha suscitato diverse reazioni la notizia che riportava quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 4.08.2025 n. 22476.
Il clamore è scaturito da una forzata interpretazione che vedeva gli eredi come “immuni” dai debiti tributari del loro de cuius.
Percezione, questa, errata, come emerge da una più attenta analisi dell’Ordinanza.
Quanto statuito dalla Corte, in realtà, non rappresenta nulla di nuovo ed è rinvenibile nell’art. 8 del D.Lgs. n. 173 del 2024 (che ha abrogato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997) secondo cui “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Tale conclusione deriverebbe dal principio della responsabilità personale che, nel caso in esame, avrebbe come conseguenza l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa tributaria.
Sarebbero quindi solo le sanzioni predette ad essere intrasmissibili, ma non i debiti tributari nella loro interezza.
L’esposto assetto normativo non collide con la nozione, ormai di dominio comune, di responsabilità degli eredi per i debiti del defunto.
Facciamo chiarezza.
La questione non può essere efficacemente affrontata senza una breve menzione del principio di partenza:
nel nostro ordinamento il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni da lui assunte e, ciò, con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tutto ciò salve le limitazioni che, chiaramente, solo la legge stabilisce (art. 2740 c.c.).
La menzionata norma è un punto di partenza, ma occorre effettuare un ulteriore passaggio:
quando si può asserire che la responsabilità del debitore e quindi il suo obbligo di pagare i relativi debiti, si trasmette ai suoi eredi?
È dirimente, in ottica successoria, poter aver contezza della presenza o meno di debiti e della loro consistenza.
Ciò in quanto, come noto, l’erede che accetta in maniera pura e semplice l’eredità del proprio de cuius, subentra in tutte le posizioni attive e passive di questi e, quindi, beneficerà dell’“attivo”, ma risponderà anche dei debiti. Trattasi della posizione dell’erede universale.
Questo meccanismo, ovviamente, si conforma diversamente a seconda che l’erede decida di accettare con beneficio di inventario o di non accettare l’eredità.
Tale disamina non è oggetto della presente esposizione e, pertanto, assumeremo di trovarci innanzi ad una situazione di accettazione pura e semplice.
La domanda che pare corretto porsi è dunque la seguente:
come si concilia la responsabilità del debitore e la relativa trasmissibilità dei debiti con il principio enunciato nell’Ordinanza in incipit?
La risposta va trovata, da un punto di vista normativo, nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 173 del 2024. La norma è chiara e concisa: “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Ma cosa si intende per “sanzione” e c’è differenza tra sanzione civile e sanzione amministrativa in ottica successoria?
L’Ordinanza in commento tratta la seconda, ma vediamo le differenze.
Le sanzioni civili si trasmettono agli eredi.
Un tipico esempio di obbligazione civile può essere l’obbligo di pagamento del prezzo in un contratto di compravendita. Ove il de cuius abbia acquistato un bene del valore di 100, ed alla sua morte è stato corrisposto solamente 50, allora l’erede che acquisirà quel bene dovrà pagare il debito residuo del valore di 50.
Diverso il discorso nel caso di sanzioni amministrative.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 173 del 2024 esplicita che “le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti”.
Un esempio di immediata comprensione può essere individuato nell’art. 61 del D.Lgs. n. 173 del 2024, che stabilisce le “sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone rai in bolletta”.
In caso di violazioni relative all’omesso o irregolare pagamento dell’abbonamento, la norma esplicita che “chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l’osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516”.
Orbene, il decesso del soggetto che ha violato la norma suddetta – e che sia destinatario quindi della sanzione – avrà come conseguenza l’obbligo per i suoi eredi di pagare un debito pari all’ammontare di tutti i canoni impagati? Oppure sarà comprensivo anche delle relative sanzioni per la violazione commessa?
Ebbene, il debito si trasmette agli eredi (in questo caso il canone impagato), ma non la relativa sanzione in cui è incorso il de cuius per non avervi adempiuto.
L’erede sarà tenuto al pagamento dei tributi erariali del de cuius, ma non alle relative sanzioni.
Questo passaggio trae fondamento anche dall’articolo 65 del DPR 600/1973.
Nella predetta norma si legge che “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
In tale esempio si racchiude il senso, i limiti ed i presupposti dell’Ordinanza di cui sopra.
Chiarita la portata della norma e della relativa pronuncia resta da chiedersi quali siano i debiti soggetti a tale meccanismo. Ebbene sarà certamente essenziale la disamina di quanto contenuto nella normativa menzionata per aver contezza del campo di applicazione.
A titolo meramente esemplificativo il D.Lgs. n. 173 del 2024 contiene norme sulle sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto; sanzioni in materia di riscossione, sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo.
Sarà quindi necessario stabilire se un debito del de cuius consista o meno in una sanzione amministrativa per trarre le conclusioni in merito alla consistenza del debito a cui dovrà far fronte l’erede.
Il nostro ordinamento, ha scelto di considerare le sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie come sanzioni esclusivamente riferibili alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (art. 1 co. 2 D.Lgs. n. 173 del 2024).
La responsabilità del soggetto che ha commesso la violazione viene considerata quindi personale e, di conseguenza, non trasmissibile ai suoi eredi.
In conclusione, prima di valutare se – e con quale modalità – accettare l’eredità, sarà utile e consigliabile rivolgersi ad un professionista per una corretta ponderazione del caso, in modo da sincerarsi, per tempo, della presenza e della eventuale consistenza della massa passiva del compendio ereditario.
Avv. Laura Cordone
