A distanza di oltre un anno dalla loro approvazione, gli orientamenti da A.B.1 ad A.B.6 del Comitato notarile del Triveneto continuano a rappresentare un punto di riferimento nel dibattito sulla legittimità delle clausole ESG negli statuti societari.
Tali orientamenti, infatti, hanno chiarito come le clausole di sostenibilità possano essere legittimamente inserite nello statuto senza entrare in contrasto con lo scopo di lucro che deve necessariamente caratterizzare l’attività societaria.
Ma facciamo un passo indietro e chiariamo, preliminarmente, cosa si intende per clausole di sostenibilità.
Con tale espressione (spesso utilizzata come sinonimo di clausole ESG) si fa riferimento a quelle “clausole statutarie che costituiscono espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici” — quali, ad esempio, la protezione dell’ambiente, la promozione del lavoro, la cura e il benessere dei dipendenti e della collettività — destinate ad incidere sulle modalità di esercizio dell’attività d’impresa e poste a salvaguardia di interessi non esclusivamente economici.
In sostanza, le clausole ESG rappresentano uno strumento idoneo ad orientare l’attività imprenditoriale secondo criteri di sostenibilità, senza tuttavia snaturarne la natura lucrativa.
Proprio il rapporto tra sostenibilità e scopo di lucro ha alimentato, per lungo tempo, un ampio dibattito dottrinale in merito alla compatibilità o meno di tali clausole con il modello societario tradizionale, nel quale lo scopo di lucro costituisce elemento essenziale del contratto di società ai sensi dell’articolo 2247 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza tradizionale tendeva ad escludere la possibilità che lo statuto potesse contenere finalità ideali idonee a concorrere, anche solo in parte, al perseguimento di fini estranei allo scopo di lucro.
Gli orientamenti approvati dal Comitato notarile del Triveneto nel 2023, tuttavia, hanno offerto agli operatori del diritto una lettura più articolata della questione, pur confermando la centralità della funzione lucrativa.
Come chiarito dal Comitato, infatti, il nostro ordinamento non impone agli amministratori un obbligo di massimizzazione del profitto in senso esclusivo: la gestione dell’impresa può dunque legittimamente tenere conto di una pluralità di ulteriori interessi, anche di natura etica, purché tali interessi — conformemente a quanto previsto dall’articolo 2247 c.c. — non diano vita ad un fine di utilità sociale distinto e autonomo rispetto allo scopo di lucro.
“Sono dunque ammissibili” — secondo il Comitato notarile — “clausole statutarie che si limitano ad innestare interessi diversi nell’ambito della funzione lucrativa tipica dell’istituto societario, nella misura in cui la seconda non ne risulti sostanzialmente compromessa”.
Conseguentemente, risultano ammissibili le clausole di sostenibilità che non determinano una rinuncia allo scopo di lucro – tipico del modello tradizionale –, né aggiungono ad esso un ulteriore fine di utilità sociale – di per sé estraneo al contratto di società –, ma si limitano ad operare sul piano “della perimetrazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale” ovvero “delle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, con funzione di definizione delle linee di condotta degli amministratori”.
In concreto, le clausole ESG possono assumere contenuti differenti a seconda delle esigenze della società e del settore in cui essa opera: ad esempio, possono orientare o delimitare l’oggetto sociale in base a determinati criteri ambientali o sociali; introdurre principi di comportamento per l’organo amministrativo, imponendo specifiche strategie o prevedendo obblighi di consultazione con gli stakeholders; oppure incidere sulla composizione della compagine sociale, mediante l’introduzione di requisiti etici per l’ingresso dei soci.
Un ulteriore campo statutario nel quale l’impatto ESG può trovare terreno fertile è quello degli utili.
Il Comitato ha affermato che “è legittima la clausola statutaria che preveda la destinazione parziale di utili alla cura di interessi correlati alla natura dell’attività di impresa esercitata, a condizione che i) la finalità ideale non assuma connotati idonei a pregiudicare lo scopo lucrativo dell’iniziativa; ii) la destinazione e il relativo importo non siano predeterminati, essendo la funzione gestoria insuscettibile di essere ridotta a mera esecuzione di un progetto puntualmente determinato”.
L’effettiva destinazione e l’importo da destinare saranno “determinati dall’organo amministrativo sulla base degli utili risultanti dal bilancio di esercizio sottoposto all’approvazione dell’assemblea, nel rispetto del limite massimo fissato ex ante nella clausola statutaria di destinazione oppure previa autorizzazione dell’assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., se richiesta dalla medesima clausola statutaria”.
È, quindi, necessario che tali previsioni non si traducano in una compressione eccessiva della discrezionalità gestoria, né trasformino l’organo amministrativo in un mero esecutore di direttive rigide e predeterminate.
Proprio per tale motivo, l’inserimento di clausole ESG richiede particolare attenzione in sede di redazione statutaria: formulazioni eccessivamente vaghe o, al contrario, troppo dettagliate e prescrittive potrebbero infatti generare incertezze interpretative, conflitti con norme imperative e/o nei rapporti tra soci e amministratori.
In conclusione, ad avviso di chi scrive, le clausole ESG rappresentano uno strumento di crescente interesse per le società che intendono integrare criteri di sostenibilità all’interno della propria governance, rimanendo al contempo fedeli alla disciplina civilistica delle società lucrative.
Se correttamente formulate, esse consentono di coniugare autonomia statutaria, responsabilità sociale ed efficienza economica, offrendo alle imprese un modello di gestione più attento alle esigenze del mercato e del contesto in cui operano.
In questa prospettiva, l’inserimento di clausole ESG nello statuto si configura come una scelta consapevole e coerente con l’evoluzione del diritto societario contemporaneo.
Avv. Alessandra Mazzocchi
