I fatti sottesi ai giudizi di merito.
Con la sentenza 7 luglio 2022 n. 21514 le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sorto in seno al giudice di legittimità circa la natura dell’azione ex art. 292 Codice delle Assicurazioni Private che, al primo comma, consente all’impresa assicuratrice designata per garantire il Fondo Vittime della Strada di agire nei confronti del responsabile civile del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
La disposizione, al secondo comma, disciplina anche l’ipotesi della surrogazione dell’impresa designata nei diritti dell’assicurato e del danneggiato nel caso in cui l’impresa assicuratrice selezionata dal privato sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
La vicenda trae spunto dalla transazione stipulata dall’impresa designata con il danneggiato da un sinistro stradale causato da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo.
L’impresa designata ricorreva in via monitoria avverso il danneggiante ed il proprietario ai sensi dell’art. 292 cod. ass. priv. che si opponevano ex art. 645 cod. proc. civ..
Il Tribunale di Firenze, luogo ove era stata radicata la competenza ex art. 1182, co. 3 cod. civ., rigettava l’opposizione dei due opponenti, così la Corte di Appello di Firenze.
In particolare, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato il gravame stabilendo che l’azione dell’impresa designata dovesse qualificarsi come azione di regresso avente come presupposti la mancanza della copertura assicurativa del veicolo coinvolto e l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a favore del danneggiato da parte dell’impresa designata.
Tale obbligo risarcitorio doveva tenersi distinto da quello intercorrente tra danneggiante e danneggiato e, a seguito del pagamento o dell’accettazione della transazione da parte del danneggiato, la predetta obbligazione veniva qualificata come obbligazione di valuta.
Infine, la Corte ha ritenuto provata la responsabilità del danneggiante dato che non erano state contestate né la transazione né offerte prove contrarie.
Il danneggiante ed il proprietario dell’autoveicolo proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello svolgendo sei motivi di impugnazione.
La causa veniva rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 18802/2021 a seguito di riscontro dell’esistenza di un contrasto tra orientamenti rilevato dalla Terza Sezione Civile.
Gli orientamenti precedentemente adottati dalla Suprema Corte di Cassazione.
Il giudice di legittimità comincia la propria analisi partendo da quanto affermato nell’ordinanza di remissione: il menzionato provvedimento, in apertura, dà atto che il giudice di secondo grado si è fatto carico non solo dell’indagine dei presupposti dell’azione recuperatoria esercitata dal Fondo (e, per esso, dall’impresa designata) – scopertura assicurative ed avvenuto pagamento, anche a seguito di transazione – ma anche dell’accertamento della responsabilità effettiva del sinistro.
La sentenza di secondo grado – riporta sempre l’ordinanza – affermava inoltre che la natura dell’obbligo dell’impresa designata ha natura risarcitoria e non indennitaria.
Il giudice di legittimità, dopo l’esegesi dell’art. 292 cod. ass. priv., procede alla spiegazione dei punti salienti relativi ai tre orientamenti esistenti in seno alla Cassazione inerenti la natura giuridica dell’azione ex art. 292 cod. ass. priv..
Il primo orientamento, che risente evidentemente in misura maggiore dal dato letterale della norma, ritiene che l’art. 292 disciplini appunto una fattispecie di azione di regresso autonoma e specifica che trova il proprio fondamento nella sussistenza dei presupposti ex lege determinati.
In tale costruzione teorica, l’illecito costituisce il presupposto e non il fatto costitutivo del diritto al regresso dell’impresa designata.
Il diritto cui si ricollega l’azione in parola, pertanto, non è condizionato al diritto al risarcimento danni proprio del danneggiato ma unicamente al ricorrere di alcuni presupposti previsti dalla legge.
In ragione della predetta natura, l’orientamento in questione prevede l’applicazione del termine decennale in luogo di quello biennale, stabilito per l’azione risarcitoria spettante al danneggiato da vicende relative alla circolazione stradale.
Inoltre, secondo tale filone interpretativo non si applicano gli artt. 1299 e 2055 cod. civ. (quest’ultimo per mancanza di un fatto dannoso derivato da più azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti); corollario di tale impostazione è che quindi, nel caso di sinistro imputabile a più persone, l’impresa assicurativa può agire per l’intero, avendo l’obbligazione dell’impresa designata natura sostitutiva di quella dei responsabili e non solidale.
Il secondo orientamento, invece, ritiene a differenza dal primo che l’azione ex art. 292 cod. ass. priv. rientra nell’ambito delle azioni c.d. surrogatorie, in particolar rappresenta un’ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 cod. civ..
Il particolare tenore letterale dell’art. 292 cod. ass. priv. sarebbe quindi frutto di una scelta imprecisa ed atecnica effettuata dal legislatore.
L’azione in esame sarebbe da qualificare come rivalsa dell’impresa designata che, subentrata nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile dell’incidente, è autorizzata ad agire verso quest’ultimo nel termine di due anni decorrenti, a seconda dell’orientamento sposato, dall’esecuzione del pagamento al danneggiato (secondo Cass. Civ., 6 luglio 2007, n. 15357) o dalla comunicazione di surrogarsi nel credito effettuata dall’impresa assicuratrice (Cass. Civ., 17 maggio 2007, n. 11457).
Il terzo ed ultimo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ritiene invece che l’art. 292 cod. ass. priv. disciplini un’azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante.
Tale filone interpretativo, facendo leva su quanto affermato da Cass. Civ., 6 ottobre 2016, n. 20026, non ritiene applicabili né l’art. 2055 cod. civ., non ammettendosi frazionamenti interni del regresso secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati, né l’art. 1299, comma terzo cod. civ..
Da ciò discende che l’impresa designata anche in questo caso ha diritto ad agire per l’intero contro uno dei responsabili e, in caso di insolvenza del corresponsabile eventualmente escusso, l’altro sarà tenuto a corrispondere l’intero.
La motivazione sottesa alla decisione delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, forse un po’ a sorpresa, hanno ritenuto preferibile il terzo orientamento.
Le ragioni sono da ricercarsi nello scopo istitutivo del Fondo che non è quello di riconoscere, sempre e comunque, un indennizzo al danneggiato, trascendendo qualsiasi valutazione del profilo soggettivo del dolo e della colpa dei danneggianti bensì quello di sostituirsi al risarcimento dovuto dal responsabile civile del sinistro, il cui profilo soggettivo al momento del sinistro deve essere oggetto di precisa valutazione e la cui sussistenza può essere oggetto di contestazione.
In virtù del menzionato scopo – garantire un risarcimento danni alle vittime della strada nel caso di non operatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro – la Corte ha ritenuto che allo stesso non può che accompagnarsi anche l’esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all’impresa designata.
L’azione ex art. 292 cod. ass. priv., nell’ottica delle Sezioni Unite, è caratterizzata dal carattere atipico del vincolo della solidarietà passiva assunta dall’impresa avente carattere sostitutivo di quella dei responsabili del sinistro ed ex lege in quanto legata all’essere designata per il Fondo.
Non deve sovrapporsi indebitamente la posizione dell’impresa designata e il suo diritto ad agire verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto al risarcimento che vanta quest’ultimo.
In una tale ricostruzione, l’accertamento della responsabilità del sinistro costituisce un presupposto della stessa azione, avente natura risarcitoria e che deve comunque essere raccordata con il fine solidaristico sotteso all’obbligazione del Fondo.
Infine, il giudice di legittimità ha ritenuto ben radicata la competenza nel caso di specie – Tribunale di Firenze ex art. 1182, comma 3 cod. civ. – ritenendo non sussistente il criterio del luogo di verificazione del sinistro o di residenza/ domicilio dei ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma secondo cod. proc. civ..
L’azione dell’impresa può essere paralizzata dalla contestazione circa l’eventuale cattivo pagamento dell’indennizzo da parte dell’impresa designata ed il termine di prescrizione è quello decennale, decorrente dalla data di pagamento.
Avv. Mario Minucci