{"id":1579,"date":"2022-07-18T12:30:09","date_gmt":"2022-07-18T10:30:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.militerni.it\/?p=1579"},"modified":"2022-07-18T14:48:37","modified_gmt":"2022-07-18T12:48:37","slug":"startup-genio-e-regolatezza-i-primi-passi-per-familiarizzare-con-una-complessa-e-nuova-realta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/militerni.it\/en\/2022\/07\/18\/startup-genio-e-regolatezza-i-primi-passi-per-familiarizzare-con-una-complessa-e-nuova-realta\/","title":{"rendered":"______________ STARTUP: GENIO E REGOLATEZZA  _____________ I primi passi per familiarizzare con una complessa e nuova realt\u00e0"},"content":{"rendered":"<div class=\"row \"><div class=\"wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended\" style=\"padding-top:0px;padding-bottom:0px\" id=\"wpv-column-ed93240032482c84616a9684ea57d7fa\" ><p>PARTE II. LA VESTE GIURIDICA<br \/>\nUna delle prime decisioni che gli startupper devono assumere quando si determinano a concretizzare il proprio progetto imprenditoriale riguarda la forma giuridica di cui dotarsi per l\u2019esercizio della propria attivit\u00e0. Prima si procede alla formalizzazione dell\u2019entit\u00e0 giuridica, meglio \u00e8. I benefici sono molteplici. Se si opta per una societ\u00e0 di capitali, soluzione consigliabile, i founders potranno avvalersi da subito della limitazione della responsabilit\u00e0 personale, evitando cos\u00ec di mettere a rischio il proprio patrimonio, inoltre, avranno facolt\u00e0 di distribuire il capitale sociale al valore nominale, approfittando in futuro dell\u2019apprezzamento della societ\u00e0.<br \/>\nLa scelta del modello ha rilevante importanza, in quanto da essa discendono una serie di conseguenze, principalmente a livello di governance e di trattamento fiscale. La decisione, inoltre, dovrebbe tenere in considerazione una serie di fattori: prospettiva di evoluzione del business, numero di soci e di partner economici e loro coinvolgimento nel progetto, attivit\u00e0 esercitata dalla startup, tipologia e numero di investitori ai quali si \u00e8 intenzionati a rivolgersi.<br \/>\nAdottare una forma giuridica sbagliata pu\u00f2 avere conseguenze difficilmente reversibili e, comunque, a costi superiori rispetto ad una ponderata ed equilibrata valutazione iniziale.<br \/>\nLe tipologie tra le quali scegliere sono molteplici: dalla ditta individuale, alle societ\u00e0 di persone a quelle di capitali. Ciascuna si caratterizza per alcune peculiarit\u00e0, utili a soddisfare precipue esigenze.<br \/>\nOltreoceano, la scelta maggiormente perseguita dagli startupper \u00e8 quella di costituirsi come societ\u00e0 per azioni, sia nella forma della S-Corporation o della C-Corporation. L\u2019opzione \u00e8 direttamente correlata alla necessit\u00e0 di rapida crescita che caratterizza il sistema statunitense: \u201cgo big or go home!\u201d.<br \/>\nPer quanto concerne il luogo di incorporazione, che, come noto, determina il diritto applicabile, il Delaware \u00e8 la preferenza pi\u00f9 gettonata. La ragione \u00e8 dovuta all\u2019esistenza, nello stato della East Coast, di un consolidato corpus di norme di diritto commerciale, ritenuto il pi\u00f9 evoluto e flessibile esistente in tutti gli USA. A ci\u00f2 si affianca una magistratura altamente specializzata, che costituisce una garanzia imprescindibile per gran parte degli investitori istituzionali.<br \/>\nIn Europa, dove i finanziamenti sono inferiori, la prerogativa della startup non \u00e8 tanto quella di una rapida crescita, quanto quella di generare il prima possibile ricavi che le consentano di sopravvivere. Lo strumento prediletto \u00e8 dunque quello pi\u00f9 snello della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, nelle varie declinazioni esistenti nei diversi ordinamenti giuridici continentali.<br \/>\nIn Italia, in particolare, la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, cd. S.r.l., offre una struttura agile per la gestione di una impresa neocostituita. I tratti caratterizzanti sono: costi ridotti, assenza di collegio sindacale, amministrazione modulabile (amministratore unico, consiglio di amministrazione, congiuntiva, disgiuntiva) ed un\u2019autonomia patrimoniale perfetta. Quest\u2019ultima, in particolare, garantisce ai soci la limitazione di responsabilit\u00e0 per i debiti sociali, con la conseguenza dell\u2019abbattimento del rischio economico, anche in caso di fallimento o di chiusura della societ\u00e0, ipotesi piuttosto ricorrenti nell\u2019ambito delle startup.<br \/>\nIl capitale sociale, inoltre, \u00e8 di ammontare ridotto, pari a 10.000 euro, che, nella forma semplificata (S.r.l.s.), pu\u00f2 scendere fino ad un minimo di 1 euro. Ai soci, inoltre, possono essere riconosciuti diritti diversi, sia dal punto di vista amministrativo, sia patrimoniale.<br \/>\nTale modello consente di accedere al regime privilegiato delle startup innovative (D.L. n. 179\/2012), ossia quelle societ\u00e0 di capitali che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, \u201clo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico\u201d.<br \/>\nNell\u2019ottica di favorire lo sviluppo di societ\u00e0 operanti nel settore dell\u2019innovazione, il Legislatore italiano ha infatti voluto introdurre una normativa particolarmente favorevole che, tradendo ispirazione dagli ordinamenti anglosassoni, \u00e8 stata definita Start up Act italiano.<br \/>\nTale corpus di norme si inserisce in una pi\u00f9 ampia strategia olistica, volta a facilitare la nascita e la crescita di nuove imprese innovative. In particolare, l\u2019obiettivo perseguito \u00e8 quello di favorire la nascita e lo sviluppo di un intero ecosistema in cui startup, investitori, incubatori e universit\u00e0 possano collaborare e relazionarsi, contribuendo cos\u00ec alla nascita di un fitto network di relazioni, utili a sostenere le iniziative imprenditoriali in ambito innovativo per la durata di tutto il loro ciclo vitale, dalla nascita fino all\u2019autosufficienza e all\u2019eventuale (e sperata) exit.<br \/>\nNel concreto, il D.L. 179\/2012 introduce una disciplina di favore per le c.d. \u201cStart-Up Innovative\u201d, ossia per quelle imprese dotate di una serie di requisiti, sia in positivo che in negativo, necessari perch\u00e9 la medesima possa fregiarsi di tale denominazione e godere dei conseguenti benefici.<br \/>\nIn particolare, la societ\u00e0:<br \/>\n&#8211; deve essere nuova o comunque non costituita da pi\u00f9 di cinque anni;<br \/>\n&#8211; deve avere sede in Italia o in altro Paese UE (purch\u00e9 abbia la sede produttiva, o quanto meno una sua filiale, in Italia);<br \/>\n&#8211; deve avere un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro;<br \/>\n&#8211; non deve essere quotata su alcun mercato regolamentato o su di una piattaforma multilaterale di negoziazione;<br \/>\n&#8211; non deve distribuire utili;<br \/>\n&#8211; non deve essere il risultato di una fusione, scissione o cessione di ramo d\u2019azienda;<br \/>\n&#8211; deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente l\u2019innovazione tecnologica.<br \/>\nOltre a possedere tali qualit\u00e0, l\u2019impresa deve altres\u00ec rispettare almeno uno dei seguenti presupposti:<br \/>\n1) aver sostenuto spese in ricerca, sviluppo e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;<br \/>\n2) impiegare personale altamente qualificato. Tale requisito risulta assolto quando almeno 1\/3 della propria forza lavoro \u00e8 composta da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, o, in alternativa, qualora almeno 2\/3 del personale impiegato abbia un titolo di laurea;<br \/>\n3) essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un\u2019invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una variet\u00e0 vegetale, ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (c.d. \u201cSoftware registrato\u201d).<br \/>\nIn caso di sussistenza delle prerogative necessarie, all\u2019impresa viene data la possibilit\u00e0 di iscriversi nel registro speciale tenuto dalla Camera di Commercio. Sar\u00e0 quest\u2019ultima ad occuparsi della verifica del rispetto e del mantenimento nel tempo dei requisiti previsti dalla legge.<br \/>\nLa qualifica di Startup innovativa, in ogni caso, pu\u00f2 durare per un massimo di 5 anni, lasso di tempo ritenuto congruo dal legislatore perch\u00e9 un\u2019impresa si consolidi e possa autonomamente provvedere al proprio sostentamento.<br \/>\nSul fronte dei benefici a cui pu\u00f2 accedere una startup innovativa, essi sono riconducibili \u00e0 tre macro-aree: agevolazioni fiscali e societarie, agevolazioni finanziarie e agevolazioni giuslavoristiche.<br \/>\nCon riferimento alle agevolazioni fiscali e societarie, le agevolazioni previste sono:<br \/>\n1) esenzione dal pagamento dell\u2019imposta di bollo e dei diritti di segreteria generalmente richiesti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese nonch\u00e9 dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio [1];<br \/>\n2) detrazione del 30% dall\u2019imposta e deduzione del 30% dalla base imponibile per i soggetti Irpef o Ires che investono in startup innovative [2];<br \/>\n3) deroga al regime di \u201comnicomprensivit\u00e0\u201d, secondo il quale tutte le somme ed i valori percepiti in conseguenza del rapporto di lavoro costituiscono reddito (art. 51 TUIR). Tale deroga opera in favore di dipendenti, collaboratori continuativi e amministratori di startup innovative e prevede che gli strumenti finanziari &#8211; quali azioni, quote diritti di opzione, strumenti finanziari partecipativi, etc. &#8211; non concorrano a formare il reddito imponibile. Tale esenzione opera sia a fini fiscali, sia ai fini contributivi;<br \/>\n4) innalzamento da \u20ac 15.000,00 a \u20ac 50.000,00 della soglia oltre la quale scatta l\u2019obbligo del visto di conformit\u00e0 per la compensazione orizzontale dei crediti IVA;<br \/>\n5) inapplicabilit\u00e0 della disciplina delle societ\u00e0 di comodo, pertanto, in caso di ricavi \u201cnon congrui\u201d rispetto alla struttura patrimoniale, o in caso di perdita fiscale sistematica, non operano le penalizzazioni fiscali previste per le c.d. societ\u00e0 di comodo. (L. 724\/94, art. 30 e D.L. 138\/2011, art. 2);<br \/>\n6) cedibilit\u00e0 delle perdite fiscali della societ\u00e0 a societ\u00e0 quotate che detengano almeno il 20% del capitale della startup [3];<br \/>\n7) misure agevolative per la copertura delle perdite civilistiche, quali la possibilit\u00e0 di rientrare della perdita di oltre un terzo del proprio capitale sociale entro il secondo esercizio successivo (contrariamente a quanto previsto dalla normativa generale che impone l\u2019obbligo di riduzione della perdita entro l\u2019esercizio successivo) e la possibilit\u00e0 di rimandare alla chiusura dell\u2019esercizio un\u2019eventuale delibera di riduzione del capitale in caso di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;<br \/>\n8) non assoggettabilit\u00e0 alla disciplina delle procedure concorsuali tradizionali previste dal D.L. 267\/1942; per esse trovano applicazioni le pi\u00f9 miti e snelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla L. 3\/2012 Capo II.<br \/>\nPer quanto attiene alle agevolazioni finanziarie, il Legislatore, conscio del fatto che l\u2019accesso al credito per le startup rappresenta spesso la principale difficolt\u00e0 con cui fare i conti, ha introdotto la possibilit\u00e0 di accedere al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a condizioni molto vantaggiose [4].<br \/>\nIl terzo tipo di aiuti riguarda invece le c.d. agevolazioni giuslavoristiche, nell\u2019ambito delle quali, a parziale deroga della normativa generale in materia di contratti di lavoro, il Legislatore ha previsto che, entro il limite di durata massima pari 24 mesi, possono essere stipulati pi\u00f9 contratti a tempo determinato senza che sia necessario rispettare gli intervalli temporali previsti dalla legge. Tale termine, inoltre, \u00e8 estensibile per un ulteriore periodo di 12 mesi, purch\u00e9 i contratti vengano stipulati al cospetto dell\u2019Ispettorato territoriale del lavoro competente.<br \/>\nA tali misure, inoltre, si affiancano:<br \/>\n&#8211; la deroga all\u2019obbligo di rispettare i limiti quantitativi previsti per i contratti a tempo determinato;<br \/>\n&#8211; con riferimento ai contratti collettivi, la facolt\u00e0 di determinare i minimi tabellari specifici per la promozione dell\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 e la possibilit\u00e0 di introdurre criteri specifici e differenti per la determinazione della parte variabile.<br \/>\nInfine, \u00e8 riconosciuta la possibilit\u00e0 di introdurre disposizioni per adattare le regole di gestione del rapporto di lavoro alle specifiche esigenze della startup innovativa al fine di favorirne l\u2019inserimento nella realt\u00e0 produttiva circostante.<br \/>\nSul fronte del procedimento di costituzione, con rammarico, si segnala, invece, una brusca battuta di arresto sul fronte dell\u2019innovazione ed un deleterio ritorno al passato.<br \/>\nNel 2015 il Legislatore italiano aveva finalmente proceduto, in linea con quanto in precedenza avvenuto all\u2019estero ed a sostegno di una maggiore competitivit\u00e0 delle societ\u00e0 nostrane in ambito internazionale, ad una sburocratizzazione del procedimento di costituzione delle startup innovative. In particolare, con il Decreto \u201cInvestment compact\u201d [5], era stata introdotta la possibilit\u00e0 di costituire una startup innovativa tramite una procedura semplificata, eseguibile interamente online con firma digitale e senza l\u2019intervento della figura del notaio. Purtroppo, con la sentenza n. 2643 del 29.03.2021, il Consiglio di Stato, ha eliminato tale facolt\u00e0, azzerando cos\u00ec uno dei capisaldi dell\u2019agognato processo di modernizzazione e digitalizzazione del sistema italiano. Con tale pronuncia la Consulta, accogliendo una serie di contestazioni sollevate dal Consiglio nazionale del Notariato, ha riallineato il procedimento di costituzione delle startup innovative a quello di tutte le altre societ\u00e0 di capitali, reintroducendo, pertanto, la necessit\u00e0 dell\u2019intervento del notaio. Purtroppo, un ennesimo esempio di incapacit\u00e0 del paese di abbandonare le logiche del corporativismo e di aprirsi alla modernit\u00e0.<br \/>\nConcludendo, pur apprezzando l\u2019impegno del Legislatore nell\u2019adozione di un modello societario che contribuisca alla nascita ed alla crescita di imprese operanti nel settore dell\u2019innovazione, non pu\u00f2 sottacersi che i risultati sono ancora insufficienti e lontani dagli obiettivi di adeguamento ai modelli internazionali di maggiore successo.<br \/>\nIl numero delle startup che animano il nostro sistema paese, seppur in crescita, \u00e8 ancora significativamente inferiore non solo a quello che risiede oltreoceano, ma anche a quello di numerosi paesi del vecchio continente.<br \/>\nCi\u00f2 perch\u00e9 il nostro ordinamento risulta tuttora carente di tutta una serie di strumenti che permetterebbero uno sviluppo florido del settore. Le principali frizioni che permangono e si frappongono alla diffusione delle startup sono insite nell\u2019inefficienza del sistema giudiziario, nell\u2019eccessiva burocrazia, nell\u2019insufficienza di strumenti di finanza agevolata, nei limiti insiti in alcune norme di diritto societario, inadeguate alle nuove realt\u00e0 ed esigenze che vanno man mano delineandosi. Se da un lato \u00e8 dunque certamente auspicabile un intervento pubblico riorganizzativo dell\u2019intera filiera, questo da solo non \u00e8 sufficiente. \u00c8 il sistema paese in generale che deve cambiare mentalit\u00e0 per consentire alle startup italiane di svilupparsi, in numero e qualit\u00e0, e competere sullo scenario internazionale.<br \/>\nCome ultima riflessione, a parere di chi scrive, sarebbe auspicabile che, perch\u00e9 i futuri interventi normativi riescano nel loro lodevole intento di dare impulso e sviluppare l\u2019intero comparto nonch\u00e9 renderlo competitivo con quello degli altri paesi, il Legislatore tenesse sempre a mente che occorre dotare la sostanza di una forma che sia in grado di farle esprimere tutte le sue potenzialit\u00e0!<br \/>\nDal canto loro, gli startupper dovranno comprendere che sostanza e forma sono presupposti complementari e indissolubilmente connessi, dalla cui compresenza non pu\u00f2 prescindere alcun progetto imprenditoriale di successo.<\/p>\n<p>Contributo a cura di:<\/p>\n<p>Elena Garda<br \/>\nAvvocato presso Militerni Law Firm<\/p>\n<p>Matteo Ettore Panizza<br \/>\nDottore presso Militerni Law Firm<\/p>\n<p>_________________________________<br \/>\n[1] Sul punto \u00e8 intervenuta la circolare n. 4\/2016 dell\u2019Agenzia delle Entrate che ha specificato che l\u2019esonero dal versamento dell\u2019imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda ogni atto posto in essere dalla Start-up innovativa fatti salvi i diritti dovuti per la bollatura dei libri sociali (cos\u00ec come specificato dalla Risposta dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 253\/2019).<\/p>\n<p>[2] Con i Decreto Rilancio (D.L. 30\/2020, art. 38, c. VII) \u00e8 stata introdotta la previsione, in favore dei soli soggetti Irpef, di un\u2019agevolazione alternativa a quella ordinaria pari al 50% delle somme investite.<\/p>\n<p>[3] Tale agevolazione \u00e8 prevista sia per le start-up innovative che per quelle non innovative, fatto salvo che non abbiano come attivit\u00e0 prevalente quella immobiliare.<\/p>\n<p>[4] Il fondo fornisce una garanzia diretta sui finanziamenti bancari che copre fino all\u201980% dell\u2019importo massimo garantibile di \u20ac 2.500.000,00. La procedura per il rilascio di tale garanzia, qualora a richiederla sia una Start-up innovativa, \u00e8 gratuita, prioritaria e semplificata. La garanzia, infatti, viene concessa senza che sia necessario procedere con una valutazione dei dati contabili di bilancio dell\u2019impresa: sar\u00e0 direttamente la banca a valutare il merito di credito della start-up prendendo in considerazione diversi aspetti, tra cui la scalabilit\u00e0 del progetto, il rapporto tra capitale sociale e finanziamento richiesto, il profilo dei soci, etc. Inoltre, sulla parte di finanziamento coperto dal Fondo, la banca non pu\u00f2 acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria, tuttavia, potrebbe chiedere il rilascio di garanzie fideiussorie.<\/p>\n<p>[5] D.L. 3\/2015, art. 4, comma 10-bis, successivamente attuato dai Decreti Ministeriali del 17 febbraio 2016 e 1\u00b0 luglio 2017 del Ministero dello sviluppo Economico.<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PARTE II. 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